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Pubblicata in Gazzetta ufficiale la direttiva UE 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di Tutela penale dell'ambiente

Aggiornamento: 21 giu


Il 30 aprile 2024 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la direttiva UE 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di tutela penale dell'ambiente dell'11 aprile 2024.

Gli Stati membri, entro il termine di recepimento del 21 maggio 2026, dovranno pertanto implementare nel proprio ordinamento disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla disciplina in essa prevista.



La direttiva fissa le norme minime a livello di UE in ordine alla definizione di condotte costituenti reato le quali, rispetto alla precedente Direttiva del 2008, risultano notevolmente ampliate e comprendono oggi anche: il traffico di legname, il riciclaggio illegale di componenti inquinanti di navi e le violazioni gravi della legislazione in materia di sostanze chimiche.

La nuova direttiva introduce inoltre una clausola relativa ai "reati qualificati", applicabile quando un reato di cui alla direttiva è commesso intenzionalmente e provoca la distruzione dell'ambiente o un danno irreversibile o duraturo allo stesso.

Per quanto riguarda le sanzioni, i reati dolosi che provocano il decesso di una persona dovranno essere puniti con una pena detentiva massima pari ad almeno dieci anni (gli Stati membri possono decidere di prevedere sanzioni ancora più severe nella loro legislazione nazionale). Altri reati comporteranno la reclusione fino a cinque anni. La pena detentiva massima per i reati qualificati sarà di almeno otto anni.

Per le imprese le sanzioni pecuniarie ammonteranno ad almeno il 5% del fatturato mondiale totale per i reati più gravi o, in alternativa, a 40 milioni di euro. Per tutti gli altri reati, la sanzione pecuniaria massima sarà pari ad almeno il 3% del fatturato o, in alternativa, a 24 milioni di euro.

Gli Stati membri dovranno provvedere inoltre sanzioni supplementari sia per le persone fisiche che le imprese, quali l'obbligo di ripristinare l'ambiente o di risarcire i danni, l'esclusione dello stesso dall'accesso ai finanziamenti pubblici o il ritiro di permessi o autorizzazioni.

Dalla sua entrata in vigore (20 maggio 2024), gli Stati membri disporranno di due anni per adeguare le norme nazionali alla direttiva.

Gli Stati membri dovranno altresì adottare le misure necessarie affinché chiunque segnali i reati ambientali e fornisca elementi di prova o collabori in altro modo con le autorità competenti, abbia accesso a misure di sostegno e assistenza nel contesto del procedimento penale, conformemente al diritto nazionale (art. 14).

Gli Stati membri dovranno anche adottare (artt. 16 e 18):

 - misure adeguate, quali campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte ai pertinenti portatori di interessi del settore pubblico e privato, nonché programmi di ricerca e istruzione, che mirano a ridurre i reati ambientali e il rischio di criminalità ambientale;
 - le misure necessarie per garantire che sia periodicamente fornita una formazione specializzata a giudici, pubblici ministeri, personale di polizia, personale giudiziario e personale delle autorità competenti coinvolti nei procedimenti penali e nelle indagini.

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